Archivio mensile:febbraio 2009

Questa non è una pipa.

René François Ghislain Magritte (Lessines, 21 novembre 1898Bruxelles, 15 agosto 1967)

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La Donna Cannone

Francesco De Gregori

La Donna Cannone

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno,
giuro che lo farò,
e oltre l’azzurro della tenda nell’azzurro io volerò.
Quando la donna cannone d’oro e d’argento diventerà,
senza passare dalla stazione l’ultimo treno prenderà.
E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà,
dalle porte della notte il giorno si bloccherà,
un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà
e dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

E con le mani amore, per le mani ti prenderò
e senza dire parole nel mio cuore ti porterò
e non aver paura se non sarò come bella come dici tu
ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo….
Più,
E senza fame e senza sete
e senza aria e senza rete voleremo via.

Così la donna cannone, quell’enorme mistero volò,
sola verso un cielo nero s’incamminò.
Tutti chiusero gli occhi nell’attimo esatto in cui sparì,
altri giurarono e spergiurarono che non erano rimasti lì.
E con le mani amore, per le mani ti prenderò
e senza dire parole nel mio cuore ti porterò
e non aver paura se non sarò come bella come dici tu
ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo….
Più.

E senza fame e senza sete
e senza aria e senza rete voleremo via.


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Vorrei che il governo facesse due conti invece comprare centrali dai francesi.  

       COSTI ENERGIA NUCLEARE

Il costo variabile del nucleare appare a prima vista tra i più bassi (es. in Francia 0,015 € per chilowattora). Riprendendiamo una tabella comparativa del 2003 per rendere meglio l’idea:

  • 0,02 € centrali idroelettriche esistenti
  • 0,02 € carbone
  • 0,03 € nucleare
  • 0,04 € gas
  • 0,05 € biogas
  • 0,07 € geotermico
  • 0,07 € eolico
  • 0,07 € nuove centrali idroelettriche
  • 0,12 € celle a combustibile
  • 0,57 € fotovoltaico
    (dati costo medio KWora in euro)

Il costo variabile dell’energia nucleare può trarre in inganno poiché non include l’intera spesa che il pubblico deve sostenere per realizzare, gestire e infine smantellare una centrale nucleare. Analizzando complessivamente il sistema energetico, ovvero partendo dalla costruzione delle centrali sino anche alla complessa gestione dei rifiuti, si riscontra un notevole incremento nei costi sociali e una scarsa convenienza economica sociale. Questi i principali handicap:

  • Una centrale nucleare necessita un lungo periodo di tempo per essere costruita (in media 10 anni). In questo lungo periodo di tempo vanno poi aggiunti i costi oppurtunità, ossia le perdite “potenziali” pari al tasso di interesse perso se i fondi fossero stati depositati in banca o occupati in altre attività economiche.
  • Le centrali nucleari producono rifiuti radioattivi (scorie) la cui gestione è ancora un capitolo aperto per l’intero occidente. Soltanto gli Usa, dopo oltre 25 anni di studi, hanno realizzato una soluzione definitiva realizzando un deposito in profondità (geologico) in cui stoccare le scorie radioattive. Il deposito negli Usa sarà dedicato solo alle scorie di II grado mentre resta ancora incerto il destino delle scorie di III grado (ad alta radioattività) stoccate temporaneamente all’interno delle centrali nucleari.
  • Al termine del ciclo di vita della centrale nucleare va considerato anche il costo del suo smantellamento, la bonifica del territorio e lo stoccaggio delle scorie radioattive.Esempio. per costruire la centrale nucleare Usa di Maine Yankee negli anni ’60 sono stati investiti 231 milioni di dollari correnti. Recentemente questa centrale ha terminato il suo ciclo produttivo e per smantellarla sono stati allocati 635 milioni di dollari correnti.

    Soltanto per smantellare le quattro centrali nucleari italiane l’International Energy Agency ha stimato un costo pari a 2 miliardi di dollari.

In conclusione
Il nucleare è stato presentato come una fonte indispensabile per generare energia elettrica a basso costo. In realtà i suoi costi “nascosti” (sostenuti dallo Stato tramite tasse e imposte) sono ancora troppo alti se paragonati alle normali centrali termoelettriche (gas o carbone). Per individuare un quadro completo dei costi è necessario allargare la visione all’intero ciclo di produzione e non soffermarsi sui singoli aspetti. Solo in questo modo si riesce a comprendere il reale costo sociale che la società dovrà pagare per avere l’energia nucleare.

Va comunque considerato che l’antieconomicità del nucleare è soltanto un aspetto dell’analisi politica. Il ritorno al nucleare può essere giustificabile per ridurre la dipendenza delle economie occidentali dall’import di petrolio, gas e carbone. La capacità di una nazione di far fronte al proprio fabbisogno energetico interno rappresenta un obiettivo politico e strategico per difendere la propria economia nazionale dagli shock esterni. Soltanto in questi casi, e in questi termini, il ritorno al nucleare può essere considerato come una scelta razionale da intraprendere

Tratto da Ecoage.com

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Leon

 

Un film di Luc Besson. Con Gary Oldman, Jean Reno, Danny Aiello, Natalie Portman, Peter Appel, Abdul Hassan Sharif. Francia 1994.

 

Jean Réno e la piccola Natalie Portman

Matilda, io non lavoro così.
Okay.
Non è da professionista.
Okay.
E smettila di dire okay a tutto, okay?
Okay.


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Di nuovo la maggioranza del 25%

Ribadisco i miei conteggi anche in occasione delle elezioni regionali in Sardegna che si sono svolte lo scorso fine settimana e i cui risultati sono costati la poltrona a Veltroni e la possibilità di una eventuale leadership a Soru.I risultati parlano come al solito di 51% contro 49%;non certo dei votanti!Dunque:gli abitanti della Sardegna sono 1.668.128 dei quali 1.473.180 hanno le caratteristiche che li qualificano come elettori.Se è vero che la coalizione che sostiene Cappellacci ha preso 373.486 voti la sua maggioranza sta nell’ordine del 25.5%.I numeri provengono dal quotidiano “La Repubblica”.Anche la Sardegna,come l’Italia,grazie a chi sceglie di non votare,verrà governata dalla maggioranza del 25%. Come diceva Winston Churchill«È stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora.»

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Testo del disegno di legge Calabrò per il testamento biologico

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095 e 1188 ( Relatore Raffaele Calabrò Pdl )

 Art. 1

(TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE)

1.            La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

 2.            La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

 3.            La Repubblica riconosce come prioritaria rispetto all’interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana.

 4.             La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

 5.            La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all’identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

 Art. 2

 (DIVIETO DI EUTANASIA E DI SUICIDIO ASSISTITO)

 1.                  Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio  sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

 2.                   L’attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all’alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente.

 Art. 3

 (DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO)

 1.                  Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo.

 2.                  Il divieto di accanimento terapeutico non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, perloro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico.

 Art. 4

 (CONSENSO INFORMATO)

1.                  Salvoi casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso esplicito ed attuale del paziente  prestato in modo libero e consapevole.

2.                  L’espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonchè circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3.                   L’alleanza terapeutica così costituitasi all’interno della relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4.                  E’ fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamentosanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.

5.                  Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6.                  In caso di interdizione ai sensi dell’articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell’articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell’articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l’assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso  è prestato dall’amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell’incapace stesso.

7.                  Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari  in pregiudizio della vita del minore.

8.                  Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della  situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell’etica e della deontologia medica.

Art. 5

 (CONTENUTI E LIMITI DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

1.                    Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2.                    Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante.

3.                    Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico.

4.                    Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari ditrattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all’assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi.

5.                    Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni finalizzate all’eutanasia attiva o omissiva.

6.                    Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

7.                    La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da cinque medici (neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero.

Art. 6

(FORMA E DURATA DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO)

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie né vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all’esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

 2. Il notaio ne certifica l’autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi. 

3. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa.

4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace,la Dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

     6. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

      7. In condizioni di urgenza, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica ove non ne sia possibile una immediata  acquisizione.

Art. 7

(FIDUCIARIO)

1.                  Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire  a realizzarne le volontà.

2.      Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate.

3.                  Il fiduciario si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente.

4.                  Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l’alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

5.                  Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

6.                  Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia.

7.                  Il fiduciario può rinunciare per iscritto all’incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest’ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

Art. 8

(RUOLO DEL MEDICO)

1.  La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è attentamente presa in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle.

2.  Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

3. Il medico, nel caso di situazioni d’urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale

4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisone nella cartella clinica.

5.       Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

Art . 9

(AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA)

1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest’ultimo sentito il medico curante.

2. L’autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.

3. Nei casi di cui ai comma precedenti, il medico è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero.

Art. 10

(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. E` istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato.

3. L’archivio unico nazionale informatico  è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dall’autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d’intesa con il presidente del consiglio del notariato, (da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

Con un pò di pazienza leggetelo,vi riguarda direttamente!

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Appello
“Sì alla vita, no alla tortura di stato” – Roma, piazza Farnese, sabato 21 febbraio ore 15

FIRMA L’APPELLO di Lorenza CARLASSARE, Andrea CAMILLERI, Furio COLOMBO, Umberto ECO, Paolo FLORES D’ARCAIS, Margherita HACK, Pancho PARDI, Stefano RODOTA’:

“La vita di ciascuno non appartiene al governo e non appartiene alla Chiesa. La vita appartiene solo a chi la vive. Il decreto legge di Berlusconi, trasformato in disegno di legge dopo che il presidente Napolitano, da custode della Costituzione, ha rifiutato di firmarlo, vuole sottrarre al cittadino il diritto sulla propria vita e consegnarlo alla volontà totalitaria dello Stato e della Chiesa. Rendendo coatta l’alimentazione e l’idratazione anche contro la volontà del paziente, impone per legge la tortura ad ogni malato terminale.

Pur di imporre questa legge khomeinista, Berlusconi ha dichiarato che intende sovvertire la Costituzione repubblicana. E’ arrivato ad oltraggiare una delle costituzioni più democratiche del mondo, la nostra, definendola “filosovietica”, mentre non perde occasioni per elogiare il suo “amico Putin”, ex-dirigente del Kgb. Al governo Berlusconi che ha ormai dichiarato guerra alla Costituzione repubblicana, è dovere democratico di ogni cittadino opporre un fermo “ora basta!”.

Per dire sì alla vita e no alla tortura, per dire sì alla Costituzione e no al progetto di dittatura oscurantista, per dire sì al Presidente che sostiene la Costituzione contro chi la viola, la svilisce, la insulta, chiediamo a tutti i democratici di auto-organizzarsi per una grande e pacifica manifestazione, senza bandiere di partito, solo con la passione e l’impegno civile di liberi cittadini, a Roma, a piazza Farnese, sabato 21 febbraio alle ore 15.

Passa parola, la democrazia dipende anche da te”.

FIRMA L’APPELLO / ISCRIVITI ALLA MANIFESTAZIONE SU FACEBOOK

(Tratto dalla rivista”Micromega”)

Don Andrea Gallo.
“La gerarchia sta sostenendo delle crociate fanatiche”
“Sono prete da 50 anni, la chiesa è la mia casa:a dividere non siamo noi ma i “diktat” delle gerarchie ecclesiastiche che sostengono crociate fanatiche.Per Eluana è finito l’inferno,Peppino ha agito bene verso la figlia e la legalità.Invece di ascolto e comprensione,ha ricevuto aggressività e chiusura da una Chiesa che pretende a tutti i costi un atto di fede dai non credenti…E’ un’aberrazione trasformare in legge una convinzione religiosa.La Repubblica non è teocrazia e deve restare laica.Mi appello al mio vescovo Bagnasco per riportare la Chiesa al servizio dell’uomo e della società invece di imporre convinzioni dogmatiche alla politica.I toni da Inquisizione azzerano il messaggio cristiano…La democrazia non può fondarsi sulla fede ma su libertà,giustizia e diritti individuali.La legge del Pdl e dei vescovi è una violenza,un’offesa alla memoria di Eluana.Nella Chiesa il primato della coscienza personale è la base della dottrina e chi lo nega è un eretico.”
(Tratto dall’intervista di G.Gal. a Don Gallo per “La Stampa”)

Queste sono le parole di un prete,lascio a voi ogni commento!

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Preghiera per un amico(Incipit)

John Irving

Preghiera per un amico

1-La palla fatale

Eccomi condannato a ricordare un ragazzo dalla voce fessa-non già a causa della sua voce,nè perchè fosse la persona più piccola che abbia mai conosciuto,o neppure perchè fu strumento della morte di mia madre-ma perchè è lui la ragione per cui credo in Dio:sono cristiano grazie a Owen Meany.Non ho la pretesa di vivere in Cristo ,o con Cristo-e men che meno per Cristo,come tanti bigotti pretendono.Non ho una conoscenza tanto profonda del Vecchio Testamento,ed è dai giorni del catechismo che non leggo più il Vangelo-a parte quei brani che leggono in chiesa.Mi sono piuttosto familiari quei passi dlla Bibbia riportati al mio Libro di Preghiere.Questo,lo leggo spesso.La Bibbia ,invece,solo alle feste comandate.Il Libro di Preghiere è molto più ordinato.

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Elliot Erwitt emozioni in bianco e nero

Segregazione Razziale -Carolina del Nord-Stati Uniti.

Giappone-Tokio.

Ungheria, Budapest. Stazione ferroviaria

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Marte.Diavoli di polvere vicino a Phoenix

Questa serie di immagini mostrano il passaggio di diversi diavoli di polvere vicino al Phoenix Mars Lander della Nasa. Queste foto sono state prese dalla sonda con la Stereo Imager (SSI) il 137°giorno Marziano, o sol, della missione ( 13 Ottobre, 2008).
Queste immagini sono state scattate ogni 50 secondi e mostrano la formazione e la circolazione di diavoli di polvere per quasi un’ora.Gli scenziati del Phoenix cercano ancora di capire con esattezza a che distanza dal Lander questi diavoli di polvere si sono formati, ma stimano che siano stati a circa 1/2 km di distanza. La missione di Phoenix è condotta dall’ University of Arizona,di Tucson, per conto della NASA.

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