Archivio mensile:ottobre 2008

Frasi da film-Rosemary baby

Rosemary baby-Nastro rosso a New York.

 

Mostri!Siete tutti mostri!

Rosemary’s Baby – Nastro rosso a New York
Un film di Roman Polanski. Con Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Mia Farrow, Maurice Evans, John Cassavetes, Patsy Kelly, Ralph Bellamy, Charles Grodin, Victoria Vetri, Elisha Cook Jr., Emmaline Henry, Hanna Landy, Phil Leeds, D’Urville Martin, Hope Summers. Genere Drammatico,  137 minuti. – USA 1968.

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Incipit-La città della gioia

La città della gioiaDominique Lapierre

La zazzera ricciuta e le basette che andavano a toccare le punte spioventi dei baffi,il torso piccolo e tarchiato, le lunghe braccia muscolose e le gambe leggermente arcuate gli davano l’aria di un guerriero mongolo.E invece Hasari Pal,trentadue anni,era solo un contadino,uno dei circa cinquecento milioni di abitanti dell’India di quegli anni,che chiedevano il loro sostentamento alla dea Terra.Si era costruito la due stanze della sua capanna di argilla rivestita di paglia un po’ fuori dal villaggio di Bankuli,nel Bengala occidentale,uno stato del nord-est dell’India,tre volte più vasto del Belgio e popolato come la Francia.

 

Biografia di Dominique Lapierre

Dominique Lapierre nasce in Francia nel 1931, la sua vita, e il suo lavoro, sono caratterizzati da molti incontri e decisive esperienze fin dai suoi diciotto anni.
Il primo assaggio di fama seguì l’estate dei suoi 17 anni quando lasciò Parigi con soli 30 $, lavorò a bordo di una nave, sbarcò negli Stati Uniti e viaggiò per 30.000 miglia lungo il continente Americano.
Quest’avventura consegnò a Lapierre il suo primo best seller, Un Dollaro Mille Chilometri.
Da allora ha continuamente cercato nuove storie.
Mentre terminava il servizio militare nel 1954 incontrò un soldato americano di nome Larry Collins, da quest’incontro nacque una duratura amicizia ed un proficuo sodalizio.
Anni dopo avrebbero, infatti, collaborato in alcuni dei libri più memorabili del ‘900, incluso Parigi brucia?, Alle 5 della sera, Gerusalemme Gerusalemme, Stanotte la libertà, Il quinto cavaliere.
Ha poi scritto da solo lavori altrettanto celebri. Freely on the Soviet Roads, Chessman Told me.
Nel 1981 ha fondato un’associazione umanitaria che opera a favore dei bambini sofferenti di lebbra dei sobborghi di Calcutta, l’associazione è sostenuta anche dai diritti d’autore dei suoi successi letterari.
Lapierre tornò a Calcutta, dove rimase oltre due anni, per visitare i suoi “figli” e narrò quest’esperienza in La città della gioia, questo libro, che è diventato anche un film, ha venduto oltre otto milioni di copie, e racconta la storia dell’epica sopravvivenza della popolazione di uno dei sobborghi più poveri dell’India.
A Calcutta Lapierre diventò anche un intimo collaboratore di Madre Teresa che gli concesse l’esclusiva per un film sulla sua vita e sul lavoro delle sue sorelle, Le Missionarie della Carità.
Il film, con Geraldine Chaplin nel ruolo di Madre Teresa, Madre Teresa – Nel nome dei poveri di Dio, è stato trasmesso in prima serata su molti canali europei e su Family Channel negli Stati Uniti.
Nel 1991 ha pubblicato Più grandi dell’amore e nel 1997 Mille Soli, una cronaca dei personaggi e degli eventi che hanno plasmato la vita dell’autore filantropo. L’ultimo romanzo, Mezzanotte e cinque a Bhopal è il vero e proprio reportage di una tragedia annunciata.
I suoi scritti sono stati premiati dal prestigioso premio Humanitas Prize per gli alti valori morali comunicati.

Tratto da lineadombra.it

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Supernova 1987 A

Un misterioso gioco di cerchi come un hula-hop, questa immagine di effetti speculari luminescenti rossi dovuti ai gas che fanno da cornice all’espansione dei detriti di una  supernova esplosa nel 1987. (Immagine di Hubble dell’aprile 1994)

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La maggioranza del 28 per cento.

Poichè sento parlare di guerra delle cifre in merito alla manifestazione di ieri a Roma,suppongo ci si riferisca alla curiosità relativa al numero di persone non daccordo con il governo di Berlusconi.Il mistero è presto svelato.Supponendo che tutti quelli favorevoli al Polo delle Libertà lo abbiano votato(ovviamente),facciamo due conti. Gli italiani con diritto al voto, compresi i residenti all’estero,  erano 49.786.294 (fonte “Repubblica“) per la Camera il Pdl ha avuto 13.943.426 (fonte Ministero degli Interni) ergo quelli che non impazziscono per Berlusconi sono 35.842.867.Ora,è vero che siamo in democrazia ed ha ragione chi vota e non gli imbecilli che restano a casa o,peggio,se ne fregano,ma  questa convinzione di rappresentare la maggioranza del paese mi sembra un pò campata in aria visto che in realtà il Pdl è l’espressione di circa il 28 per cento degli italiani aventi diritto al voto.Parlare di numeri ,in politica,non conviene mai,meglio cianciare di percentuali e stime presunte,è più difficile essere contraddetti.

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Pillola del giorno dopo:OK dei medici.

Siamo veramente addolorati per il clero (e i clericali) Italiani,ma felici per la società civile.Non deve essere un invito alla totale perdita di responsabilità e raziocinio,ma solo un’integrazione a tutti i presidi anticoncezionali.Comunque questa è la notizia ANSA:
(ANSA) – ROMA, 25 OTT – I medici hanno l’obbligo di “adoperarsi per tutelare l’accesso alla prescrizione nei tempi appropriati” della pillola del giorno dopo. La pillola (levonorgestrel) alle donne che ne facciano richiesta. E’ scritto nel documento ‘Etica e deontologia di inizio vita’, varato dal Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), approvato all’unanimita’ oggi a Ferrara dai Presidenti degli Ordini Provinciali italiani dei Medici, riuniti in assemblea.


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Ecco il decreto Gelmini,ovvero il testo del disegno di legge n°137:Disposizioni urgenti su scuola e università.Il testo finale non dovrebbe variare di molto da questo,comunque dovremo aspettare la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale per vedere la stesura definitiva.La lettura del testo non è molto scorrevole ,ma se si vuole contestare e contrastare una qualsiasi cosa è bene conoscerla .

Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione).
        1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a ?Cittadinanza e Costituzione?, nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.
        1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altres attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
        2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2.
(Valutazione del comportamento degli studenti).
        1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivit ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
        1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’universit e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
        2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento  effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
        3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universit e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravit del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonch eventuali modalit applicative del presente articolo.
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Articolo 3.
(Valutazione del rendimento scolastico degli studenti).
        1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
        1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimit, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
        2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonch la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
        3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
        3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sostituito dal seguente:
            ?4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo  espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi?.
        4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  abrogato.
        5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universit e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilit degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalit applicative del presente articolo.
Articolo 4.
(Insegnante unico nella scuola primaria).
        1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64  ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una pi ampia articolazione del tempo-scuola.
        2. Con apposita sequenza contrattuale  definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
        2-bis. Per la realizzazione delle finalit previste dal presente articolo, il ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’universit e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalit di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalit di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.
Articolo 5.
(Adozione dei libri di testo).
        1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si  impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinch le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)
        1. Nei termini e con le modalit fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
        2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
        3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva  sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corsodi laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria  disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
Articolo 6.
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).
        1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attivit di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo prescelto.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7.
(Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)
        1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  sostituito dal seguente:
        ?433. Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attivit professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivit didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.?.
Articolo 7-bis.
(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).
        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,  destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso  ricompreso.
        2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse gi assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonch quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
        3. La revoca di cui al comma 2  disposta con decreto del ministro dell’istruzione, dell’universit e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalit, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa  disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
        4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all’articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalit,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l’impossibilit di eseguire le opere.
        5. Il ministro dell’istruzione, dell’universit e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticit sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza unificata.
        6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d’intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.
        7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell’economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 8.
(Norme finali).
        1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sar presentato alle Camere per la conversione in legge.

A seguire la legge133 2008 Gelmini del 6 agosto 2008 che è una sorta di contenitore che al suo interno ha norme che vanno ad incidere sui più diversi settori, energia, università, scuola, banda larga, alcune volte accomunati dall’intento di ridurre la spesa pubblica in alcuni settori, razionalizzare ed innovare, in altri casi sono semplicemente inseriti senza apparenti motivazioni di coordinamento con i testi di legge collegati. La legge 133 del 2008 è composta da ben 85 articoli ma noi andremo a vedere quelli relativi alla scuola che si completano con il precedente decreto.

Legge 6 agosto 2008, n. 133
Capo V
Istruzione e ricerca

Art. 15.
Costo dei libri scolastici

1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Acqua privatizzata.Ma in silenzio!

L’acqua appartiene a tutti gli abitanti della Terra in comune.
Il diritto all’acqua è inalienabile, individuale e collettivo
L’acqua deve contribuire al rafforzamento della solidarietà fra i popoli, le comunità, i paesi, i generi, le generazioni.

Mi deve essere sfuggito qualcosa,eppure seguo tutti i giorni i telegiornali,leggo ogni giorno i quotidiani,ma questa notizia proprio non l’ho notata.Colpa mia,ero senz’altro distratto.

La notizia è passata quasi inosservata, ma dal 5 agosto scorso l’Italia ha deciso che la sua acqua  può essere privatizzata. La denuncia arriva da Padre Alex Zanotelli attraverso una lettera inviata a Beppe Grillo. Per l’esattezza il provvedimento è contenuto nell’articolo 23 bis del decreto legge numero 113, comma 1, firmato dal ministro G. Tremonti dove si dà il via alle privatizzazioni dei servizi offerti dai diversi enti. Ed ecco cosa recita il primo comma dell’art. 23 bis:
-Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche’ di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
L’approvazione è avvenuta con il consenso dell’opposizione e più precisamente del PD. Come scrive Zanotelli nella sua lettera:
-Tutto questo con l’appoggio dell’opposizione, in particolare del PD, nella persona del suo corrispettivo ministro-ombra Lanzillotta (una decisione che mi indigna, ma non mi sorprende, vista la risposta dell’on.Veltroni alla lettera sull’acqua che gli avevo inviata durante le elezioni!). Così il governo Berlusconi, con l’assenso dell’opposizione, ha decretato che l’Italia è oggi tra i paesi per i quali l’acqua è una merce.

ACQUA IN BOCCA – VI ABBIAMO VENDUTO L’ACQUA
di Rosaria Ruffini (Docente di teatro allo IUAV di Venezia) – 16 Ottobre 2008
Il governo Berlusconi senza dire niente a nessuno ha dato il via alla privatizzazione dell’acqua pubblica.
Mentre nel paese imperversano annose discussioni sul grembiulino a scuola, sul guinzaglio per il cane e sul flagello dei graffiti, il governo Berlusconi senza dire niente a nessuno ha dato il via alla privatizzazione dell’acqua pubblica.
Il Parlamento ha votato l’articolo 23bis del decreto legge 112 del ministro Tremonti che afferma che la gestione dei servizi idrici deve essere sottomessa alle regole dell’economia capitalistica.
Così il governo Berlusconi ha sancito che in Italia l’acqua non sarà più un bene pubblico, ma una merce e, dunque, sarà gestita da multinazionali internazionali (le stesse che già possiedono le acque minerali). Già a Latina la Veolia (multinazionale che gestisce l’acqua locale) ha deciso di aumentare le bollette del 300% Ai consumatori che protestano, Veolia manda le sue squadre di vigilantes armatati e carabinieri per staccare i contatori.
La privatizzazione dell’acqua che sta avvenendo a livello mondiale provocherà, nei prossimi anni, milioni di morti per sete nei paesi più poveri. L’acqua è sacra in ogni paese, cultura e fede del mondo: l’uomo è fatto per il 65% di acqua, ed è questo che il governo italiano sta mettendo in vendita.
L´acqua che sgorga dalla terra non è una merce, è un diritto fondamentale umano e nessuno può appropriarsene per trarne illecito profitto.
L´acqua è l’oro bianco per cui si combatteranno le prossime guerre.
Guerre che saranno dirette dalle multinazionali alle quali oggi il governo, preoccupato per i grembiulini, sta vendendo il 65% del nostro corpo.
Acqua in bocca.

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Henry Cartier-Bresson

L’arte in una foto :

Italy 1933 – Henry Cartier-Bresson

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Greenpeace contro la deforestazione.

GREENPEACE DELUSA DA UE. CON LE FORESTE BRUCIANO PIU DI 2 MILA MILIARDI

17 Ottobre 2008
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Kafka & Yoshitoshi

La giovinezza è felice perchè ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio    Franz Kafka

 

Full Moon on the Tatami Mats-Kikaku Tsukioka Yoshitoshi (1839 – 1892) (Giapponese: 月岡 芳年; altro nome Taiso Yoshitoshi: 大蘇 芳年)

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