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Follia nucleare

Atto Senato n. 1195-B

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

G/1195-B/4/10

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFAGRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATITOMASELLI

Il Senato,

premesso che,

l’articolo 25 del provvedimento in esame contiene un’ampia delega al Governo volta a reintrodurre il nucleare in Italia;

nell’elencazione dei princìpi e dei criteri direttivi con cui la delega deve essere esercitata, si prevede che la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerate tutte attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

inoltre, si prevede che i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione per il decommissioning che dovrebbe essere finalizzato a finanziare lo smantellamento degli impianti nucleari, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi;

considerato che,

la materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia rientra tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione;

l’attuazione della delega implicherà la «chiamata in sussidiarietà» di parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, con l’attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del succitato terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 383/2005, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni riguardanti il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, ha stabilito una serie di principi tra i quali quello che riconosce che «( … ) il riordino dell’intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice, ma anche la nuova disciplina dei numerosi settori contermini di esclusiva competenza statale, appare caratterizzato, sul piano del modello organizzativo e gestionale, dalla attribuzione dei maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale.»;

il presupposto per rendere costituzionalmente ammissibile l’esercizio di questo meccanismo, che oggettivamente incide in modo significativo sull’ambito dei poteri regionali, è «la previsione di un’intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l’opera dovrà essere realizzata»; infatti, la Corte afferma che «la predisposizione di un programma di grandi infrastrutture per le finalità indicate dalla disposizione impugnata implica necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo del territorio, di talché, ( … ), è condizione imprescindibile per la legittimità costituzionale dell’attrazione in sussidiarietà a livello statale di tale funzione amministrativa, la previsione di un’intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l’opera dovrà essere realizzata. (…). Ciò tanto più in riferimento ad una legislazione come quella oggetto del presente scrutinio, che spesso si riferisce alla dimensione «nazionale» (unilateralmente definita) di fenomeni od attrezzature, da cui sembra che spesso si vogliano escludere le Regioni, malgrado l’esplicito riferimento alla stessa dimensione «nazionale» che è contenuto nella denominazione della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Dovendosi quindi individuare un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, emerge come naturale organo di riferimento la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (…);

la procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi di cui all’articolo 25, comma 1, del disegno di legge in esame prevede l’adozione di un semplice parere, in luogo dell’intesa, da parte della Conferenza Unificata e prevede al successivo comma 2, lettera f), l’esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con gli enti locali coinvolti, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione;

a tal proposito, la Corte Costituzionale, sempre con la sentenza n. 383/2005 ha stabilito che: «tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la «chiamata in sussidiarietà» di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell’intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l’unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all’esercizio di un potere unilaterale. L’esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l’opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l’adozione dell’atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l’intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell’intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni.»;

impegna il Governo:

a coinvolgere pienamente le Regioni e gli enti locali interessati, in primo luogo nella fase di adozione dei decreti legislativi e, successivamente, ad esperire ogni tentativo per raggiungere le necessari intese, così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 383/2005.

Padre, perdona loro, perchè non sanno quello che fanno.(e soprattutto di che cosa stanno parlando).

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Rifiuti radioattivi a Castelmauro

Vi voglio far partecipi di una storia tutta italiana che di  per se non è molto sconvolgente…o almeno non più di altri avvenimenti simili,ma da un’idea su come gestiamo  situazioni potenzialmente pericolosissime per i cittadini.Se in un paese civile può accadere un fatto così incredibilmente e  colpevolmente delinquenziale senza che nessuno riesca a risolvere velocemente e radicalmente il problema per anni e anni,come si può pensare di gestire una centrale nucleare.La nostra classe dirigente è questa,a tutti i livelli.Tremate,anzi tremiamo!

L’articolo de La Stampa

In cantina una piccola Cernobyl

GIANNI LANNES
Benvenuti in Molise, in provincia di Campobasso, a un passo dal mare Adriatico, dove è conficcata una bomba a orologeria radioattiva. «La situazione di Castelmauro è grave – sottolinea l’ingegner Roberto Mezzanotte dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici – Parliamo di un impianto ben lontano dagli standard di sicurezza. Abbiamo segnalato il caso alle autorità competenti. Occorre un’urgente azione di rimozione dei rifiuti nucleari e bonifica dei luoghi».

Le fughe di radioattività dal deposito di scorie nucleari d’origine industriale e sanitaria del Centro applicazioni nucleari controlli e ricerche, minacciano la salubrità dell’intero Molise e delle regioni limitrofe (Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania). I radioisotopi americio 241 e cobalto 60 sprigionano radiazioni alfa e gamma. L’ultima verifica radiometrica parla chiaro: «E’ stato riscontrato il superamento dei limiti previsti dalla legge» scrive ai ministeri dell’Interno e dell’Ambiente il professor Bernardo De Berardinis, direttore dell’ufficio Pianificazione, Valutazione e Prevenzione dei rischi presso la Protezione civile.

Il Canrc – sede e laboratorio a Termoli – ha gestito dal 19 dicembre 1979, con il nulla osta del medico provinciale Ermanno Sabatini, un magazzino radioattivo. La «Cernobyl fai da te» è ubicata in uno scantinato di un’antica abitazione in via Palazzo al civico 6, nei pressi della cattedrale e del municipio. Il territorio, oltretutto, è soggetto a rischio sismico e idrogeologico. Con l’Ordinanza del presidente del consiglio dei ministri (3274/2003) il borgo è stato dichiarato a «sismicità medio-alta» e incluso nella zona 2. Per i danni inflitti dal sisma del 31 ottobre 2002 il paese ha registrato danni per 83 milioni di euro. Eppure, nonostante siano già stati spesi ben 550 milioni per una ricostruzione fantasma, il governatore Iorio si è dimenticato di bonificare il deposito illegale di rifiuti nucleari, o, quantomeno, di verificare le condizioni statiche dell’antico edificio che lo ospita.

Spiega il sindaco Giuseppe Mancini (An), ingegnere di professione. «Di case lesionate ce ne sono – risponde laconico il primo cittadino – Ma non so se il palazzo dei De Notariis è stato controllato». Potrebbe aver subito lesioni strutturali, aggravate dall’alluvione del 2003, ma nessuno l’ha ancora verificato. Il proprietario della cantina nucleare, Quintino De Notariis, deceduto recentemente a Cuba per aneurisma, non ha mai sanato la situazione. A distanza di anni, il tecnico non ha mai osservato le numerose ingiunzioni di sgombero e bonifica dei luoghi. Atti imposti dalla magistratura (sentenza n. 1428/2000 del tribunale di Campobasso) dal Tar Molise (sentenza n. 435/2002) e attraverso un decreto ingiuntivo siglato dal presidente della giunta regionale (provvedimento n. 151 del 18 ottobre 2002).

L’avvocato Giovanni De Notariis, fratello del responsabile risponde sprezzante: «E’ lo Stato che deve farsi carico di questa situazione. Noi non siamo responsabili e non dobbiamo fornire spiegazioni a nessuno; tantomeno ai giornalisti». I riscontri sono evidenti: da duemila bidoni tossici e radioattivi da 50 litri cadauno, stipati alla rinfusa nell’abitazione dei fratelli De Notariis, fluisce da un buon ventennio, radioattività al di sopra della norma consentita. L’Arpa Molise ha evidenziato che dagli ultimi accertamenti effettuati «è stato riscontrato un campo di radiazione, tale da risultare superiore al limite previsto dalla normativa vigente in relazione all’esposizione massima ammissibile per la popolazione (1mSV/anno)».

Anche i Vigili del Fuoco hanno rilevato valori di intensità di esposizione superiore di gran lunga a quelli del fondo naturale. In una nota sottoscritta dal dottor Claudio Cristofaro (responsabile del settore fisico dell’Arpa) e dal dottor Luigi Petracca (direttore generale) «i valori registrati rappresentano un ulteriore campanello d’allarme, che dovrebbe indurre ad adottare misure definitive per il totale smantellamento del deposito di Castelmauro, che si appalesa del tutto incompatibile con il contesto urbano e con il tessuto abitativo in cui risulta ubicato già dai primi anni Ottanta».

I contenitori metallici corrosi dall’umidità perdono lentamente il contenuto: lo attestano le quindicinali verifiche dell’Apat. Ora, addirittura, è possibile fotografare i famigerati fusti azzurrognoli da una finestrella munita di una grata rosicchiata dai ratti. Un terrorista potrebbe innescare un’ecatombe. Due malandate porte di legno ed una metallica, custodiscono il magazzino nucleare. Non esiste un piano di sicurezza: un cataclisma, un incendio o addirittura la caduta di un velivolo avrebbero conseguenze disastrose. Neppure un cartello segnala il pericolo. «La quantità di radiazioni assorbita dagli esseri viventi viene misurata in sievert. Nell’essere umano, una dose di 4 sievert distribuita su tutto il corpo, pari a 40 mila radiografie, causa la morte nel 50 per cento dei casi» avverte Maurizio Cumo, ordinario di impianti nucleari all’università La Sapienza di Roma. «Nella considerazione che sia necessaria l’adozione di immediate misure finalizzate alla messa in sicurezza di materiali radioattivi presenti nel sito sopraindicato, appare indispensabile assumere iniziative di carattere straordinario, che assicurino la salvaguardia della zona» annota il 3 aprile 2006, Paolo Togni, capo di gabinetto del ministero ambientale. Diciotto giorni dopo (protocollo DPC/CG/24300), Guido Bertolaso si rivolge alla Regione: «Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio ha evidenziato la necessità di adottare misure per la messa in sicurezza del materiale radioattivo presente nel territorio del Comune di Castelmauro: si invita codesta amministrazione regionale a comunicare ogni dettagliato elemento utile per valutare compiutamente la vicenda».

Parole al vento. L’8 ottobre 1987 la Direzione della sicurezza nucleare dell’Enea evidenziava che nel deposito di rifiuti «erano accatastati in maniera incontrollabile circa 4 mila fusti privi delle dovute indicazioni» e denunciava il titolare del deposito, Quintino De Notariis «per aver gestito nell’abitato di Castelmauro un deposito di rifiuti radioattivi provenienti da attività industriali, mediche e di ricerca scientifica (…) illegittimo per mancata precisazione dei limiti quantitativi e per aver effettuato trasporti di rifiuti radioattivi senza essere in possesso dell’autorizzazione interministeriale».

Cronistoria di un paradosso
Tutte le tappe del deposito radioattivo di via Palazzo n. 6 a Castelmauro

Castelmauro. La storia, ufficialmente, comincia il 19 dicembre 1979, quando il fisico nucleare Quintino De Notaris ottiene il nulla osta provvisorio dal medico provinciale di Campobasso Ermanno Sabatini alla detenzione di sostanze radioattive sulla base della normativa speciale del D.P.R. n. 185/64.

Il primo sopralluogo viene effettuato il 2 febbraio 1984 dal fisico nucleare Fortunato Pinelli, che non rileva violazioni alle misure di sicurezza.

L’anno successivo, e precisamente il 2 luglio 1985, i Vigili del Fuoco durante una ispezione registrano il superamento dei limiti di radioattività, ma escludono rischi di contaminazione immediata.

Il 25 marzo 1987 c’è la prima interrogazione parlamentare al Ministro della Sanità.
Tra il 24 e il 26 giugno 1987 l’ispettore dell’Enea Ciro Candela effettua un sopralluogo sia allo studio termolese Canrc sia nel deposito di castelmauro e riscontra diverse irregolarità sia nei sistemi di sicurezza che nel modus operandi del dottor De Notariis.

Il 24 aprile del 1989 il Pretore di Civitacampomarano dichiara il non luogo a procedere a carico di De Notariis.

Il 15 marzo 1995 il sindaco di Castelmauro Giovanni De Notariis emana un’ordinanza per l’allontanamento immediato del deposito. Successivamente perde le elezioni e difende il fratello nel ricorso contro la sua ordinanza. Il Comune di Castelmauro, rappresentato dal sindaco Tommaso Manes Gravina, si costituisce parte civile nel procedimento penale. Il fisico fa ricorso contro l’ordinanza, ma il suo ricorso viene ritenuto inammissibile.
Il 24 novembre 2000 il Tribunale di Campobasso proscioglie De Notariis dai reati che gli venivano contestati per prescrizione dei termini.

Il 4 giugno 2002 l’Arpa Molise rileva un campo di radiazione esterna superiore al fondo naturale

Il 18 ottobre 2002 il Presidente della Giunta regionale Michele Iorio emana un decreto (n. 151) che ingiunge a De Notariis di smaltire tutti i rifiuti tossico-nocivi o pericolosi.

Il 27 febbraio 2003 c’è una seconda interrogazione parlamentare ai ministeri dell’Interno e dell’Ambiente.

Il 27 novembre 2007 Quintino De Notariis muore a Cuba per aneurisma cerebrale. I parenti, fino al sesto grado, rinunciano all’eredità.

Il 1° agosto 2008 Giovanni De Notariis, dopo aver rinunciato all’eredità, presenta denuncia al Consiglio dei Ministri per chiedere la bonifica del deposito a spese dello Stato.

Il 24 settembre 2008 il presidente della Regione Molise Michele Iorio incontra il Capo della Protezione Civile Guido Bertolaso per discutere la questione relativa a Castelmauro.

Il 30 settembre 2008 si svolge l’ultimo sopralluogo tecnico per misurare la radiofrequenza esterna: le sorgenti sono ancora attive

Il 9 ottobre 2008 c’è una nuova interrogazione parlamentare sulla vicenda.

 

Capito!…Queste sono le mani in cui siamo.Castelmauro 2000 fusti e 2000 abitanti.30 anni di prese di culo.Per inciso ,alcuni fusti sono vuoti e nessuno sa dove è finito il contenuto.

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