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L’ex ministro Mattioli "Io,filo-atomo pentito"


” Non mi rimangio l’entusiasmo di scoprire che da un pugno metallo luccicante si sprigiona tanta energia quanta da due milioni e mezzo di chili di carbone”Così parla Gianni Mattioli, ex parlamentare dei verdi,ex ministro e ,per oltre 35 anni,docente di fisica.Oggi si autoproclama nuclearista pentito,notando che esistono gli stessi problemi ,riguardo all’energia nucleare,che ha studiato all’università.Il primo,dice Mattioli nell’intervista alla “Stampa”,è che l’uranio non c’è:il 235,utile per le centrali è lo 0,7 % della composizione degli isotopi di uranio.Al modestissimo ritmo attuale di utilizzo ne avremmo ancora per 50 anni…

 

Il secondo scoglio è relativo all’impatto sanitario in condizioni di routine.Considerate che, il termine”dose massima ammissibile di rotazione”, non è quella sotto la quale non si corre alcun rischio,ma quella a cui sono associati effetti somatici e genetici considerati accettabili a fronte dei benefici dell’attività nucleare,quindi si corrono rischi per la salute anche in condizioni normali,cosicchè trovo indecente cha Veronesi o altri dicano “Ma quali rischi?”.

 

Ci sono poi altri problemi:per la sicurezza ci vuole un vero salto di qualità di fisica del reattore e, per quello che riguarda le scorie nucleari,non siamo stati capaci di trovare finora,in nessun paese del mondo,un metodo per sistemare i rifiuti.E infine,qualsiasi ciclo del combustibile nucleare è intrinsecamente proliferante:se ne può tirare fuori una bomba.


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Follia nucleare

Atto Senato n. 1195-B

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

G/1195-B/4/10

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFAGRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATITOMASELLI

Il Senato,

premesso che,

l’articolo 25 del provvedimento in esame contiene un’ampia delega al Governo volta a reintrodurre il nucleare in Italia;

nell’elencazione dei princìpi e dei criteri direttivi con cui la delega deve essere esercitata, si prevede che la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerate tutte attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

inoltre, si prevede che i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione per il decommissioning che dovrebbe essere finalizzato a finanziare lo smantellamento degli impianti nucleari, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi;

considerato che,

la materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia rientra tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione;

l’attuazione della delega implicherà la «chiamata in sussidiarietà» di parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, con l’attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del succitato terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 383/2005, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni riguardanti il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, ha stabilito una serie di principi tra i quali quello che riconosce che «( … ) il riordino dell’intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice, ma anche la nuova disciplina dei numerosi settori contermini di esclusiva competenza statale, appare caratterizzato, sul piano del modello organizzativo e gestionale, dalla attribuzione dei maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale.»;

il presupposto per rendere costituzionalmente ammissibile l’esercizio di questo meccanismo, che oggettivamente incide in modo significativo sull’ambito dei poteri regionali, è «la previsione di un’intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l’opera dovrà essere realizzata»; infatti, la Corte afferma che «la predisposizione di un programma di grandi infrastrutture per le finalità indicate dalla disposizione impugnata implica necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo del territorio, di talché, ( … ), è condizione imprescindibile per la legittimità costituzionale dell’attrazione in sussidiarietà a livello statale di tale funzione amministrativa, la previsione di un’intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l’opera dovrà essere realizzata. (…). Ciò tanto più in riferimento ad una legislazione come quella oggetto del presente scrutinio, che spesso si riferisce alla dimensione «nazionale» (unilateralmente definita) di fenomeni od attrezzature, da cui sembra che spesso si vogliano escludere le Regioni, malgrado l’esplicito riferimento alla stessa dimensione «nazionale» che è contenuto nella denominazione della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Dovendosi quindi individuare un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, emerge come naturale organo di riferimento la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (…);

la procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi di cui all’articolo 25, comma 1, del disegno di legge in esame prevede l’adozione di un semplice parere, in luogo dell’intesa, da parte della Conferenza Unificata e prevede al successivo comma 2, lettera f), l’esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con gli enti locali coinvolti, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione;

a tal proposito, la Corte Costituzionale, sempre con la sentenza n. 383/2005 ha stabilito che: «tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la «chiamata in sussidiarietà» di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell’intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l’unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all’esercizio di un potere unilaterale. L’esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l’opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l’adozione dell’atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l’intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell’intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni.»;

impegna il Governo:

a coinvolgere pienamente le Regioni e gli enti locali interessati, in primo luogo nella fase di adozione dei decreti legislativi e, successivamente, ad esperire ogni tentativo per raggiungere le necessari intese, così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 383/2005.

Padre, perdona loro, perchè non sanno quello che fanno.(e soprattutto di che cosa stanno parlando).

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Scaiola presenterà il "pacchetto" al governo

Nucleare,mercoldì il primo passo in Consiglio dei ministri

Si chiederà una delega per individuare il sito nazionale dove depositare le scorie.

E’ il primo passo concreto-dopo molte parole- per il ritorno dell’energia nucleare in Italia….Un tema delicatissimo,una materia da maneggiare davvero con le molle:tutti ricordano l’insurrezione dei cittadini di Scanzano Ionico in Basilicata.E del resto già ora l’Italia deve essere in grado di conservare 90.000 metri cubi di rifiuti radioattivi tra prima e seconda categoria,di cui 65.000 proverranno dallo smantellamento degli impianti nucleari di ricerca e dalle centrali elettronucleari a suo tempo dismessi.Senza contare che entro il 2025 rientreranno in Italia anche i rifiuti spediti all’estero per il riprocessamento…

(R.GIO.)                                                                      dalla STAMPA del 15 giugno 2008

E’ abbastanza chiaro,ancora una volta ,che il problema vero non è la sicurezza delle centrali nucleari in Italia (paese notoriamente ad alto rischio sismico) ma quello dello smaltimento delle scorie radioattive.Spero che prima o poi qualcuno,a destra o a sinistra,invece di fare lo struzzo,e lo stronzo,affronti questo dilemma.In ogni caso vediamo di muoverci e farci sentire,non aspettiamo che decidano di fare un deposito nucleare in Maremma ,in Basilicata o nella pianura Padana per poi protestare tardivamente e inutilmente.

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